Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 27/12/2001

5. La Commissione di cui all'art. 7 provvede alla valutazione delle proposte nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4 e seleziona quelle da finanziare, includendo - qualora vi siano i presupposti - almeno una proposta per ciascuna regione e procedendo alla scelta definitiva dei proponenti con i quali sottoscrivere i protocolli d'intesa. Non sono prese in considerazione le proposte pervenute successivamente al termine di cui al comma 4 e quelle trasmesse, in caso di inadempienza da parte delle regioni, direttamente dai soggetti proponenti.

6. A decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa, il proponente dispone di centottanta giorni, pena la decadenza del finanziamento, per redigere e trasmettere alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative il progetto esecutivo, conforme agli elaborati presentati a corredo della domanda, approvato dal comune competente. I comuni, per la redazione dei progetti esecutivi, possono accedere al fondo rotativo per la progettualità di cui all'art. 8 della Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 5. Disciplinare tecnico

1. Non oltre la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative approva, con proprio Decreto, un disciplinare tecnico contenente caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonchè modalità e tipologie di organizzazione del programma sperimentale.

Art. 6. Dimensionamento del contributo dello Stato

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 1 e 4, ciascuna proposta può essere finanziata: al 90% del costo risultante dalla somma del costo totale, calcolato sulla base dei massimali di costo vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale, e dei costi aggiuntivi da sostenere per lavorazioni straordinarie, di cui all'art. 4, comma 3, lettera

d), per un importo complessivo massimo di contributo dello Stato non superiore a lire sei miliardi, nel caso di alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica; al 45% del costo risultante dalla somma del costo totale, calcolato sulla base dei massimali di costo vigenti nelle singole regioni, e dei costi aggiuntivi da sostenere per lavorazioni straordinarie, di cui all'art. 4, comma 3, lettera d), per un importo complessivo massimo di contributo dello Stato non superiore a lire tre miliardi, nel caso di alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta per cento del canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. I contributi individuati al comma 1, comprendono anche i costi aggiuntivi da sostenere per le lavorazioni straordinarie e le attività di sperimentazione, per le quali ciascuna iniziativa può essere finanziata fino ad un importo non superiore a lire dodici milioni ad alloggio.

3. Possono essere presentate proposte di intervento nel massimo di una per comune; nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti il numero massimo di proposte è elevato a tre.

Art. 7. Criteri di selezione delle domande

1. Con Decreto ministeriale è istituita apposita Commissione composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, tre designati dal Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative ed il presidente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del bando, esamina le domande selezionate dalle regioni e da queste trasmesse alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative e, conseguentemente, procede all'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, non superiore a 20 punti

a) caratteri del comune con riferimento a: dimensione demografica; percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione; percentuale di anziani soli ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione; percentuale di anziani in lista di attesa per la richiesta di interventi socio-assistenziali sul totale della popolazione anziana; percentuale di anziani in lista di attesa per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sul totale della popolazione anziana

b) caratteri dell'intervento con riferimento a: integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti; integrazione con alloggi per utenze differenziate, anche di edilizia libera; contiguità ai servizi di quartiere; collegamento con i servizi di assistenza

c) caratteri del progetto preliminare con riferimento a: qualità architettonica; sostenibilità ambientale; rapporti con il contesto

d) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a: livelli prestazionali offerti dagli alloggi; livelli prestazionali offerti dall'intervento

e) presenza di risorse regionali o comunali o di altra provenienza con riferimento a: entità del finanziamento; conferimento di immobili da rifunzionalizzare.

Art. 8. Procedure

1. Con Decreto ministeriale sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dalla Commissione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data del citato provvedimento, ai proponenti selezionati ammessi al finanziamento.

2. A seguito della stipula dei protocolli d'intesa da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative con i proponenti, con i comuni e, qualora siano previsti finanziamenti da parte di queste, con le rispettive regioni, si formalizzano eventuali accordi di programma, per quanto attiene la conformità urbanistico-edilizia. In attuazione di detti

3. A seguito della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il Direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale designa l'ufficio responsabile dell'istruttoria del programma sperimentale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000".

Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro: Lunardi

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional